La cremazione è quel processo che trasforma il corpo del defunto in frammenti ossei e cenere, che sono poi deposti all'interno di un'urna cineraria. L'urna cineraria può essere conservata all'interno di una abitazione, può essere tumulata oppure le ceneri possono essere disperse nei luoghi che prevede il Comune.

Come autorizzare la dispersione delle ceneri?

Le ceneri del defunto possono essere conservate all'interno di un'urna o possono essere disperse, nei limiti della legge. La dispersione delle ceneri è possibile solo nel caso in cui il defunto l'abbia espressamente richiesta attraverso una disposizione testamentaria, una dichiarazione autografa, una dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali, una dichiarazione verbale al congiunto o ad un parente di primo grado e infine se il defunto ha rilasciato una dichiarazione sottoscritta presso un'associazione di cremazione.

Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario seguire un iter burocratico che riportiamo di seguito. La domanda può essere presentata al Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, al Comune di residenza del defunto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un altra Regione, oppure al Comune dove sono già state tumulate le ceneri. Le ceneri possono essere disperse nel luoghi autorizzati dal Comune che rilascia l'autorizzazione, e generalmente può avvenire in un area cimiteriale apposita, in un area privata e in natura, ad esempio in mare, oltre mezzo miglio dalla costa.

Sebbene sia da un punto di vista sentimentale molto bello pensare di disperdere le ceneri, in un luogo amato dal defunto non sempre è possibile, infatti come già accennato è fondamentale l'autorizzazione che molto spesso non può essere rilasciata. Ci sono alcuni luoghi infatti dove, questa pratica, è severamente vietata.

Cosa dice la Legge? 

dispersione delle ceneri racchiuse in un'urna cinerariaLa suddetta legge va appunto a disciplinare la pratica funeraria della cremazione, compresa la volontà del defunto di dispersione delle ceneri. Infatti non sempre è possibile disperdere le ceneri. È normale che il desiderio della famiglia o degli amici, può essere quello di disperdere le ceneri in un luogo caro al defunto oppure nel mare, come nei film. La legge, però, è chiara riguardo questa pratica, ci vogliono le necessarie autorizzazioni e non sempre è possibile ottenerle. Voglio illustrarvi, con questo articolo quali sono i casi in cui rischiate di commettere un reato spargendo le ceneri e quando invece vi è consentito. Vi illustrerò inoltre, come potrete attestare e dimostrare la volontà del defunto, per prima cosa di essere cremato e poi che le sue ceneri vengano disperse, in un determinato luogo.

Infatti la legge prevede, all'articolo 411 del codice penale, che non costituisce reato lo spargimento delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

Per questo motivo, prima che facciate azioni azzardate, informatevi su tutte le procedure, la legge non vieta la dispersione delle ceneri ma vuole semplicemente che venga dichiarata e autorizzata.

Casi di reato

Si commette reato, invece, se la dispersione delle ceneri non è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o se viene effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto; in questo caso, il rischio è quello di subire una punizione che prevede la reclusione da due mesi a un anno ed una multa salata.

Il rischio maggiore legato a tale è quello di creare danno a terzi o di realizzare lucro.

Ecco perché quando si vuole effettuare, è necessario il consenso del proprietario del luogo in cui, chi ha titolo allo spargimento, vuole effettuarlo.

Il divieto di dispersione delle ceneri è comunque sempre previsto nei centri abitati, così come quanto definito dal nuovo codice della strada.

Come attestare la volontà di spargimento dei resti

La dispersione delle ceneri deve emergere dalle volontà del defunto, attraverso i seguenti documenti:

1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa ( da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
4) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali ( funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc. );
5) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: i congiunti (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) possono esprimere la volontà del defunto di spargimento dei propri restinonché del luogo dello spargimento mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale.

Dispersione delle ceneri: 130/2001 art. 4-8

Di seguito gli articoli della legge dall'articolo 4 all'articolo 8 pubblicati all'interno del sito del Parlamento Italiano riguardo la dispersione delle ceneri, infatti non sempre la decisione è quella di tenerle nell'urna fornita da chi si occupa della cremazione, a volte per volontà del defunto o altri motivi si decide di disperderle:

Dispersione di ceneri a cielo aperto

Art. 4. 

(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

Art. 5. 

(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonchè le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6.

(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7. 

(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8. 

(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

Riguardo alla dispersione delle ceneri, nei casi di cremazione del defunto, esiste la legge n. 130 del 30 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001. Tale legge erogata dal Parlamento Italiano, disciplina le modalità di cremazione e di dispersione delle ceneri stesse.

Ecco tutti gli articoli della legge, pubblicati all'interno del sito del Parlamento Italiano :

“Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la spargimento dei resti.

Art. 2. (Modifiche all'articolo 411
del codice penale)
1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Non costituisce reato lo spargimento dei resti di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

4) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; lo spargimento in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); lo spargimento in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

5) lo spargimento dei resti è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria; g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Dispersione delle ceneri in mare: è possibile?

Generalmente è possibile disperdere le ceneri del defunto all'interno di aree private, nelle varie aree cimiteriali apposite, oppure in natura, vale a dire nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e natanti dei fiumi e in mare, ad oltre però cento metri dalla riva.

Per poter procedere alla dispersione delle ceneri in mare è necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune, la richiesta può essere presentata sia contestualmente alla domanda di cremazione, sia tramite una domanda distinta. Sulla domanda di spargimento dei resti in mare e sull'autorizzazione deve essere presente un imposta di bollo.

La persona autorizzata alla dispersione delle ceneri in mare in genere è quella indicata dalla volontà del defunto, in sua mancanza però possono occuparsi dello spargimento dei resti il coniuge, i figli, altri familiari aventi diritto, l'esecutore testamentario, il legale rappresentante dell'eventuale associazione di cremazione alla quale il defunto era iscritto, oppure il personale autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Quali sono le modalità di spargimento 

In Italia la dispersione delle ceneri in natura è consentita, ci sono però alcune regole da rispettare. Burocrazia a parte, la prima regola è il rispetto delle volontà del parente o amico defunto. La scelta del luogo, infatti, può essere varia: dove è possibile disperdere le ceneri? Sicuramente all'interno dei cimiteri, oppure all'interno di giardini e aree private oppure, infine, in natura e nei mari. In questo ultimo caso è necessaria un'autorizzazione da parte del comune, per non incorrere in gravi sanzioni.

Le modalità di autorizzazione allo spargimento dei resti sono differenti da comune a comune, per questo motivo prima di prendere questa importante decisione è fondamentale informarsi bene su tutte le procedure burocratiche e non solo, bisogna infatti rispettare diverse norme igienico sanitarie, come ad esempio il fatto di gettare le cenere oltre i 100 metri dalla riva.

Quindi alla domanda "si possono gettare le ceneri in mare?" rispondiamo di si, ma è necessario contattare un'agenzia funebre munita di barca per compiere l'atto nel rispetto delle regole!

Chi contattare per il servizio di dispersione delle ceneri? 

L'agenzia di pompe funebri Cattolica San Lorenzo offre il servizio di dispersione delle ceneri in mare a bordo di un imbarcazione da Fiumicino (Rm). Il servizio è attivo durante i week end.

 

 

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