Funerale e sepoltura dopo la stipula del certificato di morte

Anche se in un momento di tale sconforto la burocrazia diventa ancora più noiosa e antipatica del solito, il certificato di morte rappresenta un documento di rilevante importanza. Viene stipulato dopo la morte, accertata di un individuo. Ci sono diversi casi, per quanto riguarda l’accertamento di morte, da prendere in considerazione, i quali richiedono due procedure leggermente differenti:

  • In casa: Se la morte del defunto si verifica in casa, gli accertamenti andranno in primis effettuati dal medico curante, che successivamente comunicherà le cause del decesso accertate al Sindaco del Comune di residenza dello scomparso.
  • In ospedale o casa di cura: Nei casi di decesso in Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo o istituti affini, sarà invece il direttore del luogo o un delegato dell'amministrazione a effettuare gli accertamenti del caso.

In entrambe le circostanze, però è necessaria una ulteriore conferma ufficiale riguardo alle origini e ai motivi del decesso che sarà effettuata dal medico necroscopo, entro 36 ore dalla morte e dopo 8 ore dalla stessa. L’attività del necroscopo serve a giudicare anche il tipo di morte: si parla spesso infatti di morte sospetta o improvvisa. Spetta proprio a questa figura, tramite il certificato di morte stabilire l’entità del decesso e chiarire con medici e famiglia le diverse azioni burocratiche da svolgere.

Autocertificazione di morte

In alcuni casi specifici, le persone hanno la possibilità di utilizzare un'autocertificazione come alternativa al tradizionale certificato di morte. Si tratta di un documento che contiene tutte le informazioni pertinenti presenti in un certificato di morte, tra cui:

  • informazioni generali sulla persona che fa la dichiarazione,
  • rapporto di parentela con il defunto,
  • dettagli sul defunto (tra cui il nome, la data e il luogo del decesso).

Non è necessario alcun timbro sul documento di autocertificazione, che deve essere sempre accompagnato da una copia del documento di identità di chi richiede il certificato.

L'uso dell'autocertificazione ha un grande vantaggio: velocizza i tempi di ottenimento dei certificati, eliminando il rischio di ritardi dovuti a problemi tecnici o alla mancanza di risposte da parte dei comuni. Inoltre, elimina la necessità di presentare domande cartacee per posta, fax o PEC.

L'autocertificazione può essere utile in alcune circostanze, soprattutto quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione come l'Agenzia delle Entrate o l'INPS. Tuttavia, in genere non può essere utilizzata tra privati, a meno che non siano previste particolari agevolazioni.

A chi va consegnato il certificato di morte?

certificato di morte

Il certificato di morte andrà invece consegnato, entro 24 ore dall'avvenuta morte, all'Ufficiale di Stato Civile del territorio nel quale si è verificato il decesso. Senza tale documento non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al seppellimento, stipulata dallo stesso Ufficiale di Stato Civile, mediante la compilazione, di un altro foglio molto importante, ovvero l'atto di morte.

Una procedura diversa, invece, la richiede la cremazione, infatti per procedere all’utilizzo dell’inceneritore, servono anche altri documenti oltre al certificato di morte, come ad esempio: il certificato in carta libera del medico necroscopo, che conferma un decesso non dovuto a reati; il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, per i casi di morti sospette o improvvise.

Cosa dice la normativa?

La normativa che regola la presentazione e compilazione del certificato di morte è legata ai seguenti decreti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 127/1997
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 127/1997

 

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